Lea Garofalo e Denise Cosco
Il dolore che non si estingue: quando il lutto di mafia uccide due volte.
Da giurista, mi chiedo se questo dolore prolungato, quando sfocia in un gesto estremo, possa e debba trovare un riconoscimento giuridico.
Commento a Trib. Roma, Sez. Lavoro, sent. 19 febbraio 2026, R.A.C.C. n. 43884/2024
Per chi ha prestato servizio in teatri operativi all’estero — Kosovo, Iraq, Afghanistan, Balcani — e convive con una patologia che sospetta legata a quegli anni, o per i familiari che hanno perso una persona cara in circostanze analoghe, la domanda più frequente è la stessa: “posso davvero dimostrare che la malattia dipende dal servizio?”. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre una risposta che merita attenzione, perché ribalta l’onere della prova a favore del militare e dei suoi familiari.
Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri viene impiegato dall’ottobre 2001 al giugno 2002 in Kosovo, nell’ambito dell’operazione “MSU – KFOR”, con l’incarico di addetto alla scorta del Comandante KFOR. Nel corso della missione attraversa ripetutamente, senza alcun dispositivo di protezione individuale, aree colpite da bombardamenti con munizionamento all’uranio impoverito, respirando ed ingerendo le polveri sollevate dai mezzi in transito su strade distrutte. Si alimenta con cibo e acqua reperiti sul posto, utilizzati anche per l’igiene personale.
Nel gennaio 2008 gli viene diagnosticato un germinoma cerebrale con metastasi; muore prematuramente l’8 dicembre 2017. Un’analisi nanodiagnostica condotta sui tessuti prelevati rileva la presenza di polveri micro e nanometriche di metalli pesanti — ferro, cromo, nichel — riconducibili a fenomeni di combustione ad alta temperatura tipici delle esplosioni belliche.
La famiglia presenta istanza per il riconoscimento dello status di “soggetto equiparato a vittima del dovere”. L’Amministrazione rigetta la domanda sostenendo, in sostanza, che mancherebbe il previo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il Tribunale di Roma smonta questa impostazione e accoglie integralmente il ricorso dei familiari.
Il primo equivoco che la sentenza chiarisce, e che vale la pena spiegare con chiarezza a chi si trova in una situazione simile, è che lo status di vittima del dovere (o di soggetto equiparato, ex art. 1, comma 564, legge n. 266/2005) non richiede il previo riconoscimento amministrativo della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Sono due procedimenti autonomi, con presupposti diversi: il primo guarda alle “particolari condizioni ambientali od operative” della missione, il secondo a tutt’altro. Il Tribunale richiama sul punto Cass. 16 dicembre 2020, n. 28696, che ha da tempo escluso la sovrapponibilità dei due istituti.
Per chi ha ricevuto un diniego basato proprio su questa confusione — frequente nella prassi amministrativa — è una precisazione che può cambiare l’esito della propria pratica.
È qui che la sentenza offre l’elemento di maggiore interesse pratico. Il Tribunale di Roma richiama un orientamento della Cassazione ormai consolidato e in continua evoluzione, secondo cui, una volta provata l’esposizione del militare a un rischio tipizzato dalla normativa — in particolare l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni belliche — il nesso causale con la patologia tumorale si presume.
Non è più il militare, o i suoi eredi, a dover fornire la prova piena e diretta del collegamento tra servizio e malattia: è l’Amministrazione a dover dimostrare, con prova contraria, l’esistenza di un percorso causale alternativo ed esclusivo, estraneo al servizio prestato. In assenza di tale prova, il beneficio va riconosciuto.
La sentenza di Roma si fonda in particolare su due pronunce molto recenti della Suprema Corte:
A queste si aggiunge Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 2996 del 1° febbraio 2024, che ha chiarito come al richiedente sia sufficiente provare di essersi trovato in uno degli ambienti selezionati dal legislatore in cui si è verificata l’esposizione a tali sostanze: circostanza che, di per sé, fa presumere la dipendenza causale della patologia tumorale, salva sempre la prova contraria dell’Amministrazione.
Per i militari e i familiari coinvolti, il significato pratico è concreto: chi ha prestato servizio in Kosovo, Iraq, Afghanistan o in altri teatri notoriamente contaminati non deve più produrre una dimostrazione scientifica “di certezza” — spesso impossibile da fornire a distanza di anni — ma può contare su un meccanismo probatorio che sposta il peso della prova contraria sull’Amministrazione.
Un aspetto che la sentenza chiarisce, e che è bene conoscere per non lasciarsi scoraggiare dal tempo trascorso,
riguarda la prescrizione. La condizione di vittima del dovere ha natura di status: l’azione volta al suo accertamento è imprescrittibile. Diversamente, i benefici economici collegati a tale status si prescrivono nel termine ordinario decennale (Cass. 30 maggio 2022, n. 17440).
Ne consegue che, anche a distanza di molti anni dal decesso o dall’insorgenza della patologia, è possibile richiedere il riconoscimento dello status. Per gli arretrati economici, invece, il fattore tempo incide: prima si agisce, maggiore è la parte di trattamento economico recuperabile.
Su questo punto la sentenza offre un ulteriore chiarimento di rilievo: i benefici (assegno vitalizio ex L. 407/1998 e speciale assegno vitalizio ex L. 206/2004) decorrono dalla data in cui si sono maturati i presupposti — quindi, tipicamente, dalla data del decesso o dell’insorgenza dell’infermità — e non dalla data di presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale. Nel caso deciso, gli assegni sono stati riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo al decesso, avvenuto nel 2017, sette anni prima della domanda giudiziale, con applicazione di interessi legali e rivalutazione sui ratei maturati.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto ai familiari superstiti (coniuge e figli):
Questa pronuncia si inserisce in un orientamento della Cassazione che negli ultimi due anni ha progressivamente rafforzato la posizione dei militari e dei loro familiari nei procedimenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere legato all’esposizione a sostanze nocive nei teatri operativi esteri. Chi ha ricevuto un diniego amministrativo, o chi non ha ancora presentato istanza, può ancora far valere le proprie ragioni: lo status non si prescrive, e la giurisprudenza più recente offre strumenti probatori più accessibili di quanto si creda.
Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile — servizio in missioni internazionali, patologia oncologica insorta successivamente, eventuale decesso di un familiare — può richiedere una valutazione della propria posizione, anche a distanza di anni dai fatti.
Qui potete trovare l’approccio dello studio a questa tematica.
Una famiglia colpita da un omicidio di mafia. Alcuni dei congiunti della vittima — il figlio, la moglie, due fratelli — erano deceduti prima di potersi costituire parte civile nel processo penale o di agire in sede civile. I loro eredi avevano però ottenuto dal giudice civile la condanna risarcitoria degli autori del reato, agendo iure successionis. Quando avevano poi chiesto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati mafiosi (legge n. 512/1999), il Ministero dell’Interno aveva rigettato le istanze.
Secondo il Comitato ministeriale, il Fondo sarebbe accessibile solo a chi ha agito iure proprio, oppure ai successori di chi aveva già ottenuto una sentenza di condanna risarcitoria. Chi invece agisce iure hereditatis per far valere un diritto non ancora accertato a favore del de cuius rimarrebbe escluso. Una lettura restrittiva, costruita senza alcun appiglio nel testo normativo.
La Corte ha chiarito che la legge n. 512/1999 non distingue — né potrebbe farlo — tra chi agisce per danni subiti in proprio e chi agisce per danni già entrati nella sfera giuridica del proprio dante causa ma da questi non potuti far valere. Il diritto al risarcimento non muta natura a seconda che a esercitarlo sia il titolare originario o il suo erede. Introdurre tale distinzione per via interpretativa costituisce un’aggiunta arbitraria al testo di legge, che la Cassazione ha espressamente definito “estranea al testuale tessuto precettivo della norma”.
Sono molti i casi in cui i congiunti di vittime di mafia — figli, coniugi, fratelli — sono deceduti prima che il processo penale giungesse a sentenza definitiva o prima di poter promuovere autonomamente un’azione civile. In questi casi, i loro eredi si trovavano di fronte a un ostacolo burocratico privo di base legale. Questa pronuncia rimuove quell’ostacolo e apre la strada alla rivalutazione di istanze già rigettate.
Chi si è occupato in precedenza di situazioni analoghe conosce bene la difficoltà del percorso e il muro che spesso si è trovato davanti. Questa sentenza non è un punto di arrivo, ma uno strumento in più.
#VittimeInnocentiDiMafia
#StudioLegaleFerrara
di Roberto Leonardi (Professore associato di Diritto amministrativo)
La cassazione accoglie la tesi del nostro fondatore. Un precedente che farà da spartiacque nelle azioni risarcitorie da delitti dolosi.
Con ordinanza n.3465/2026 la Corte di Cassazione ha posato una pietra miliare stabilendo che non è possibile trattare un risarcimento del danno derivante da un omicidio di una vittima innocente della mafia alla stessa stregua di un risarcimento conseguente ad un fatto colposo. L’ordinanza della Cassazione è destinata ad incidere fortemente sulle liquidazioni dei tribunali in materia di risarcimento danni derivante da delitti dolosi.
In materia di risarcimento del danno, la liquidazione del danno parentale derivante da un illecito doloso, quale un omicidio commesso in un contesto di criminalità organizzata, richiede una motivazione rafforzata da parte del giudice di merito. Sebbene sia legittimo l’utilizzo delle c.d. “tabelle milanesi” come parametro di riferimento per la valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2059 c.c., il giudice non può limitarsi a una meccanica applicazione dei valori monetari standard. A fronte di una specifica richiesta di parte volta a ottenere una personalizzazione del risarcimento in ragione della particolare gravità del fatto (nella specie, la matrice dolosa e mafiosa dell’omicidio), sussiste l’obbligo di fornire una motivazione adeguata che dia conto delle ragioni dell’eventuale mancata applicazione di un incremento personalizzato. L’assenza di tale percorso argomentativo rende la motivazione meramente apparente, viziando la sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in quanto l’iter logico seguito non risulta comprensibile e si colloca al di sotto del “minimo costituzionale”.
Parimenti, incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il giudice che rigetti la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato apporto economico della vittima per asserita carenza di prova, senza tuttavia esaminare i documenti ritualmente prodotti in giudizio (quali una consulenza tecnica di parte o la relazione del curatore fallimentare) che potrebbero dimostrare la capacità reddituale del defunto e la potenziale consistenza del pregiudizio economico subito dai congiunti.
L’Avv. Salvatore Ferrara ha assistito i familiari della vittima nel giudizio ed ora proseguirà per l’ottenimento di quanto la Corte di Cassazione ha stabilito sia giusto elargire per un simile, indicibile danno.
In tema di liquidazione del danno parentale, il giudice di merito, pur utilizzando le Tabelle milanesi come criterio guida, ha l’obbligo di motivare adeguatamente la mancata applicazione dei criteri di personalizzazione del danno, specialmente a fronte di una specifica richiesta fondata su circostanze gravi e comprovate, come la natura dolosa e l’inserimento del fatto illecito in un contesto di criminalità organizzata. La mera applicazione dei valori tabellari senza alcuna giustificazione sul rigetto della richiesta di personalizzazione rende la motivazione meramente apparente e la sentenza nulla, in quanto non rende comprensibile l’iter logico seguito e si pone al di sotto del minimo costituzionale.
#VittimeDiMafia
#DirittiUmani
#StudioLegaleFerrara
Un breve video del nostro fondatore, Avv. Salvatore Ferrara, a proposito di questo argomento e specificatamente sugli aspetti che il Papa ha voluto sottolineare.
Aspetti che sono centrali nella nostra mission e nel nostro modo di intendere la professione.
Sempre e prioritariamente la persona al centro.
Ecco a voi il link >>> guarda il video
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Buona festa della Repubblica a tutti.
Con il nostro lavoro ci sforziamo ogni giorno di rendere sempre più effettivi i diritti che la costituzione assicura ai cittadini, tentando di far sì che vengano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla affermazione dello sviluppo della persona.