Lea Garofalo e Denise Cosco

Lea Garofalo e Denise Cosco

Lea Garofalo e Denise Cosco

Il dolore che non si estingue: quando il lutto di mafia uccide due volte.

Denise aveva trentacinque anni, la stessa età di sua madre Lea Garofalo quando fu rapita, torturata e bruciata per aver scelto di dire no alla ‘ndrangheta.
Il 10 settembre Denise si è tolta la vita.
Non è una nota a margine della storia di Lea: è la storia di Lea che continua a produrre morte, sedici anni dopo.
Chi si occupa di tutela dei congiunti di vittime di mafia conosce bene questa seconda vittima, silenziosa e spesso dimenticata: il familiare che sopravvive.
Sopravvive al lutto, alla ricostruzione mediatica dell’omicidio, ai processi che durano anni, all’assenza dello Stato quando la protezione promessa si dirada in solitudine.
È un dolore che non si esaurisce mai, perché si rinnova ogni volta che il nome della vittima primaria torna sui giornali.

Da giurista, mi chiedo se questo dolore prolungato, quando sfocia in un gesto estremo, possa e debba trovare un riconoscimento giuridico.

Il diritto riconosce il nesso di causalità anche quando la conseguenza dannosa si manifesta a distanza di anni, purché sia collegata senza soluzione di continuità all’evento originario.
Se un omicidio di mafia genera un dolore che, per le sue caratteristiche di intensità e durata, priva una persona della capacità di continuare a vivere, e ciò può essere provato, quel dolore è ancora conseguenza del fatto illecito — e come tale merita di essere considerato nella valutazione del danno subito dalla famiglia.
Non si tratta di analisi concettuali astratte ma il tentativo di dare un nome nel diritto a una sofferenza allo stato poco presa in considerazione e che nei familiari determina in alcuni tragici casi una doppia perdita.
Occupandomi da sempre delle vittime di tutte le mafie, in questo momento tragico mi sono posto alcune domande e mi piacerebbe tanto trovare le giuste risposte per queste persone che non finiscono mai di soffrire.
Avv. Salvatore Ferrara

 

Intervista dell'avv. Salvatore Ferrara su Il Riformista Caso Ranucci Lavitola

Intervista dell’avv. Salvatore Ferrara su Il Riformista Caso Ranucci Lavitola

Intervista dell’avv. Salvatore Ferrara su Il Riformista Caso Ranucci Lavitola

Pubblicato oggi in prima pagina su Il Riformista il punto di vista del nostro fondatore Avv. Salvatore Ferrara sull’affaire Lavitola-Ranucci in un articolo dal titolo “Caso Ranucci-Lavitola, l’avvocato Ferrara: Se il giornalista è manipolato, l’inchiesta è un problema e diventa legittimo interrogarsi.”
Intervistato da Aldo Torchiaro, in qualità civilista esperto in diritto di cronaca, reputation e diritto dell’informazione, il nostro fondatore ha espresso la sua preoccupazione sulla tutela del giornalismo d’inchiesta in quanto “cane da guardia della democrazia”.

Link utili
Intervista completa  >>> qui.
Il post de Il Riformista >>> qui.
#LavitolaRanucci
#StudioLegaleFerrara

 

Vittime del dovere e missioni internazionali

Vittime del dovere e missioni internazionali

Vittime del dovere e missioni internazionali

il Tribunale di Roma conferma l’inversione dell’onere della prova in favore dei militari esposti a uranio impoverito

Commento a Trib. Roma, Sez. Lavoro, sent. 19 febbraio 2026, R.A.C.C. n. 43884/2024

Per chi ha prestato servizio in teatri operativi all’estero — Kosovo, Iraq, Afghanistan, Balcani — e convive con una patologia che sospetta legata a quegli anni, o per i familiari che hanno perso una persona cara in circostanze analoghe, la domanda più frequente è la stessa: “posso davvero dimostrare che la malattia dipende dal servizio?”. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre una risposta che merita attenzione, perché ribalta l’onere della prova a favore del militare e dei suoi familiari.

La vicenda

Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri viene impiegato dall’ottobre 2001 al giugno 2002 in Kosovo, nell’ambito dell’operazione “MSU – KFOR”, con l’incarico di addetto alla scorta del Comandante KFOR. Nel corso della missione attraversa ripetutamente, senza alcun dispositivo di protezione individuale, aree colpite da bombardamenti con munizionamento all’uranio impoverito, respirando ed ingerendo le polveri sollevate dai mezzi in transito su strade distrutte. Si alimenta con cibo e acqua reperiti sul posto, utilizzati anche per l’igiene personale.

Nel gennaio 2008 gli viene diagnosticato un germinoma cerebrale con metastasi; muore prematuramente l’8 dicembre 2017. Un’analisi nanodiagnostica condotta sui tessuti prelevati rileva la presenza di polveri micro e nanometriche di metalli pesanti — ferro, cromo, nichel — riconducibili a fenomeni di combustione ad alta temperatura tipici delle esplosioni belliche.

La famiglia presenta istanza per il riconoscimento dello status di “soggetto equiparato a vittima del dovere”. L’Amministrazione rigetta la domanda sostenendo, in sostanza, che mancherebbe il previo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il Tribunale di Roma smonta questa impostazione e accoglie integralmente il ricorso dei familiari.

Uno status autonomo dalla “causa di servizio”

Il primo equivoco che la sentenza chiarisce, e che vale la pena spiegare con chiarezza a chi si trova in una situazione simile, è che lo status di vittima del dovere (o di soggetto equiparato, ex art. 1, comma 564, legge n. 266/2005) non richiede il previo riconoscimento amministrativo della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Sono due procedimenti autonomi, con presupposti diversi: il primo guarda alle “particolari condizioni ambientali od operative” della missione, il secondo a tutt’altro. Il Tribunale richiama sul punto Cass. 16 dicembre 2020, n. 28696, che ha da tempo escluso la sovrapponibilità dei due istituti.

Per chi ha ricevuto un diniego basato proprio su questa confusione — frequente nella prassi amministrativa — è una precisazione che può cambiare l’esito della propria pratica.

Il punto centrale: la presunzione di nesso causale

È qui che la sentenza offre l’elemento di maggiore interesse pratico. Il Tribunale di Roma richiama un orientamento della Cassazione ormai consolidato e in continua evoluzione, secondo cui, una volta provata l’esposizione del militare a un rischio tipizzato dalla normativa — in particolare l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni belliche — il nesso causale con la patologia tumorale si presume.

Non è più il militare, o i suoi eredi, a dover fornire la prova piena e diretta del collegamento tra servizio e malattia: è l’Amministrazione a dover dimostrare, con prova contraria, l’esistenza di un percorso causale alternativo ed esclusivo, estraneo al servizio prestato. In assenza di tale prova, il beneficio va riconosciuto.

La sentenza di Roma si fonda in particolare su due pronunce molto recenti della Suprema Corte:

  • Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 12595 dell’8 maggio 2024, secondo cui, in presenza di un rischio tipizzato e di una correlazione concausale con la patologia sofferta, è onere del datore di lavoro dimostrare l’efficacia causale esclusiva di fattori patogeni estranei al servizio, idonei a superare la presunzione legale di origine professionale;
  • Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 1338 del 21 gennaio 2026 — pronuncia recentissima — che ribadisce come, una volta accertata l’effettiva esposizione all’uranio impoverito o ad altre sostanze nocive tipizzate, il nesso causale con la patologia tumorale si presuma, salva la prova contraria a carico dell’Amministrazione circa un diverso decorso eziologico della malattia.

A queste si aggiunge Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 2996 del 1° febbraio 2024, che ha chiarito come al richiedente sia sufficiente provare di essersi trovato in uno degli ambienti selezionati dal legislatore in cui si è verificata l’esposizione a tali sostanze: circostanza che, di per sé, fa presumere la dipendenza causale della patologia tumorale, salva sempre la prova contraria dell’Amministrazione.

Per i militari e i familiari coinvolti, il significato pratico è concreto: chi ha prestato servizio in Kosovo, Iraq, Afghanistan o in altri teatri notoriamente contaminati non deve più produrre una dimostrazione scientifica “di certezza” — spesso impossibile da fornire a distanza di anni — ma può contare su un meccanismo probatorio che sposta il peso della prova contraria sull’Amministrazione.

Lo status non si prescrive; gli arretrati sì, ma decorrono dall’evento

Un aspetto che la sentenza chiarisce, e che è bene conoscere per non lasciarsi scoraggiare dal tempo trascorso,vittime da uranio impoverito - giuffè editore - salvatore ferrara riguarda la prescrizione. La condizione di vittima del dovere ha natura di status: l’azione volta al suo accertamento è imprescrittibile. Diversamente, i benefici economici collegati a tale status si prescrivono nel termine ordinario decennale (Cass. 30 maggio 2022, n. 17440).

Ne consegue che, anche a distanza di molti anni dal decesso o dall’insorgenza della patologia, è possibile richiedere il riconoscimento dello status. Per gli arretrati economici, invece, il fattore tempo incide: prima si agisce, maggiore è la parte di trattamento economico recuperabile.

Su questo punto la sentenza offre un ulteriore chiarimento di rilievo: i benefici (assegno vitalizio ex L. 407/1998 e speciale assegno vitalizio ex L. 206/2004) decorrono dalla data in cui si sono maturati i presupposti — quindi, tipicamente, dalla data del decesso o dell’insorgenza dell’infermità — e non dalla data di presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale. Nel caso deciso, gli assegni sono stati riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo al decesso, avvenuto nel 2017, sette anni prima della domanda giudiziale, con applicazione di interessi legali e rivalutazione sui ratei maturati.

I benefici riconosciuti

Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto ai familiari superstiti (coniuge e figli):

  • la speciale elargizione una tantum, prevista dall’art. 5, comma 1, legge n. 206/2004;
  • lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, spettante secondo l’ordine di priorità che vede prioritario il coniuge superstite;
  • l’assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 2, legge n. 407/1998, spettante a tutti i familiari superstiti, anche in presenza di figli maggiorenni economicamente autonomi — come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 34713 del 30 dicembre 2025);
  • interessi legali e rivalutazione sui ratei maturati e non corrisposti.

Una porta che resta aperta

Questa pronuncia si inserisce in un orientamento della Cassazione che negli ultimi due anni ha progressivamente rafforzato la posizione dei militari e dei loro familiari nei procedimenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere legato all’esposizione a sostanze nocive nei teatri operativi esteri. Chi ha ricevuto un diniego amministrativo, o chi non ha ancora presentato istanza, può ancora far valere le proprie ragioni: lo status non si prescrive, e la giurisprudenza più recente offre strumenti probatori più accessibili di quanto si creda.

Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile — servizio in missioni internazionali, patologia oncologica insorta successivamente, eventuale decesso di un familiare — può richiedere una valutazione della propria posizione, anche a distanza di anni dai fatti.

Avv. Salvatore Ferrara

 

 

Qui potete trovare l’approccio dello studio a questa tematica.

Una sentenza che restituisce giustizia agli eredi delle vittime di mafia

Una sentenza che restituisce giustizia agli eredi delle vittime di mafia

Una sentenza che restituisce giustizia agli eredi delle vittime di mafia

Il principio di diritto e il suo impatto concreto

Il caso

Una famiglia colpita da un omicidio di mafia. Alcuni dei congiunti della vittima — il figlio, la moglie, due fratelli — erano deceduti prima di potersi costituire parte civile nel processo penale o di agire in sede civile. I loro eredi avevano però ottenuto dal giudice civile la condanna risarcitoria degli autori del reato, agendo iure successionis. Quando avevano poi chiesto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati mafiosi (legge n. 512/1999), il Ministero dell’Interno aveva rigettato le istanze.

La posizione dell’Amministrazione

Secondo il Comitato ministeriale, il Fondo sarebbe accessibile solo a chi ha agito iure proprio, oppure ai successori di chi aveva già ottenuto una sentenza di condanna risarcitoria. Chi invece agisce iure hereditatis per far valere un diritto non ancora accertato a favore del de cuius rimarrebbe escluso. Una lettura restrittiva, costruita senza alcun appiglio nel testo normativo.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte ha chiarito che la legge n. 512/1999 non distingue — né potrebbe farlo — tra chi agisce per danni subiti in proprio e chi agisce per danni già entrati nella sfera giuridica del proprio dante causa ma da questi non potuti far valere. Il diritto al risarcimento non muta natura a seconda che a esercitarlo sia il titolare originario o il suo erede. Introdurre tale distinzione per via interpretativa costituisce un’aggiunta arbitraria al testo di legge, che la Cassazione ha espressamente definito “estranea al testuale tessuto precettivo della norma”.

Perché questa sentenza conta

Sono molti i casi in cui i congiunti di vittime di mafia — figli, coniugi, fratelli — sono deceduti prima che il processo penale giungesse a sentenza definitiva o prima di poter promuovere autonomamente un’azione civile. In questi casi, i loro eredi si trovavano di fronte a un ostacolo burocratico privo di base legale. Questa pronuncia rimuove quell’ostacolo e apre la strada alla rivalutazione di istanze già rigettate.

 


 

Chi si è occupato in precedenza di situazioni analoghe conosce bene la difficoltà del percorso e il muro che spesso si è trovato davanti. Questa sentenza non è un punto di arrivo, ma uno strumento in più.

#VittimeInnocentiDiMafia
#StudioLegaleFerrara

Polvere di guerra: gli effetti invisibili dell’uranio impoverito

Polvere di guerra: gli effetti invisibili dell’uranio impoverito

Polvere di guerra: gli effetti invisibili dell’uranio impoverito

di Roberto Leonardi (Professore associato di Diritto amministrativo)

 (Nota a Cons. Stato, Sez. I, parere, 13 marzo 2024, n. 291)
È con profondo orgoglio e gratitudine che abbiamo appreso della recente citazione di uno scritto del nostro Fondatore all’interno di un autorevole organo di informazione della Magistratura [Giustizia Insieme].
Che uno scritto dell’avv. Salvatore Ferrara sia menzionato come dottrina di riferimento in materia di danni da uranio impoverito rappresenta un riconoscimento incoraggiante per l’impegno e la ricerca profusi in questi anni a tutela di queste vittime.
Un riscontro autorevole che rafforza la nostra determinazione nel proseguire questa complessa battaglia legale.
Un sentito ringraziamento.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3465/2026

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3465/2026

Risarcimento del danno derivante da omicidio di una vittima innocente della mafia.

La cassazione accoglie la tesi del nostro fondatore. Un precedente che farà da spartiacque nelle azioni risarcitorie da delitti dolosi.
Con ordinanza n.3465/2026 la Corte di Cassazione ha posato una pietra miliare stabilendo che non è possibile trattare un risarcimento del danno derivante da un omicidio di una vittima innocente della mafia alla stessa stregua di un risarcimento conseguente ad un fatto colposo. L’ordinanza della Cassazione è destinata ad incidere fortemente sulle liquidazioni dei tribunali in materia di risarcimento danni derivante da delitti dolosi.

La massima ricavabile della lettura dell’ordinanza

In materia di risarcimento del danno, la liquidazione del danno parentale derivante da un illecito doloso, quale un omicidio commesso in un contesto di criminalità organizzata, richiede una motivazione rafforzata da parte del giudice di merito. Sebbene sia legittimo l’utilizzo delle c.d. “tabelle milanesi” come parametro di riferimento per la valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2059 c.c., il giudice non può limitarsi a una meccanica applicazione dei valori monetari standard. A fronte di una specifica richiesta di parte volta a ottenere una personalizzazione del risarcimento in ragione della particolare gravità del fatto (nella specie, la matrice dolosa e mafiosa dell’omicidio), sussiste l’obbligo di fornire una motivazione adeguata che dia conto delle ragioni dell’eventuale mancata applicazione di un incremento personalizzato. L’assenza di tale percorso argomentativo rende la motivazione meramente apparente, viziando la sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in quanto l’iter logico seguito non risulta comprensibile e si colloca al di sotto del “minimo costituzionale”.

Parimenti, incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il giudice che rigetti la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato apporto economico della vittima per asserita carenza di prova, senza tuttavia esaminare i documenti ritualmente prodotti in giudizio (quali una consulenza tecnica di parte o la relazione del curatore fallimentare) che potrebbero dimostrare la capacità reddituale del defunto e la potenziale consistenza del pregiudizio economico subito dai congiunti.

L’Avv. Salvatore Ferrara ha assistito i familiari della vittima nel giudizio ed ora proseguirà per l’ottenimento di quanto la Corte di Cassazione ha stabilito sia giusto elargire per un simile, indicibile danno.

Principio di Diritto

In tema di liquidazione del danno parentale, il giudice di merito, pur utilizzando le Tabelle milanesi come criterio guida, ha l’obbligo di motivare adeguatamente la mancata applicazione dei criteri di personalizzazione del danno, specialmente a fronte di una specifica richiesta fondata su circostanze gravi e comprovate, come la natura dolosa e l’inserimento del fatto illecito in un contesto di criminalità organizzata. La mera applicazione dei valori tabellari senza alcuna giustificazione sul rigetto della richiesta di personalizzazione rende la motivazione meramente apparente e la sentenza nulla, in quanto non rende comprensibile l’iter logico seguito e si pone al di sotto del minimo costituzionale.

 

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Sentenza storica del CGA n.938/2025

Sentenza storica del CGA n.938/2025

Sentenza storica del CGA

È successo.
Una sentenza che fa giustizia e restituisce dignità.
Sono vittorie come queste che danno il senso dell’importanza e della nobiltà della professione di avvocato. La sentenza n.938/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rappresenta una svolta nella tutela dei diritti delle vittime innocenti della criminalità organizzata.
Il CGA, con una motivazione di grande spessore giuridico e civile (Pres. Roberto Giovagnoli, est. Sebastiano di Betta) ha condannato il Ministero dell’Interno per aver negato benefici già riconosciuti con sentenza passata in giudicato in sede civile, stigmatizzando l’uso del formalismo burocratico come strumento di resistenza contro chi ha già pagato il prezzo più alto.
L’Avv. Salvatore Ferrara insieme all’ Avv. Umberto Giuseppe Ilardo hanno assistito i familiari della vittima nel giudizio di ottemperanza, ottenendo una pronuncia che afferma un principio fondamentale: il riconoscimento dello status di vittima innocente “rappresenta il segno tangibile del vincolo che unisce lo Stato ai suoi cittadini quando subiscono le ferite della violenza criminale“.
Una battaglia che non doveva nemmeno iniziare ma che oggi segna un precedente importante per tutte le famiglie che ancora attendono giustizia.
La nostra linea di impegno nella tutela delle vittime della mafia continua, con la stessa determinazione di sempre.
Festa della Repubblica Italiana 2025

Festa della Repubblica Italiana 2025

Festa della Repubblica Italiana 2025

Buona festa della Repubblica a tutti.

Con il nostro lavoro ci sforziamo ogni giorno di rendere sempre più effettivi i diritti che la costituzione assicura ai cittadini, tentando di far sì che vengano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla affermazione dello sviluppo della persona.