Lea Garofalo e Denise Cosco

Lea Garofalo e Denise Cosco

Lea Garofalo e Denise Cosco

Il dolore che non si estingue: quando il lutto di mafia uccide due volte.

Denise aveva trentacinque anni, la stessa età di sua madre Lea Garofalo quando fu rapita, torturata e bruciata per aver scelto di dire no alla ‘ndrangheta.
Il 10 settembre Denise si è tolta la vita.
Non è una nota a margine della storia di Lea: è la storia di Lea che continua a produrre morte, sedici anni dopo.
Chi si occupa di tutela dei congiunti di vittime di mafia conosce bene questa seconda vittima, silenziosa e spesso dimenticata: il familiare che sopravvive.
Sopravvive al lutto, alla ricostruzione mediatica dell’omicidio, ai processi che durano anni, all’assenza dello Stato quando la protezione promessa si dirada in solitudine.
È un dolore che non si esaurisce mai, perché si rinnova ogni volta che il nome della vittima primaria torna sui giornali.

Da giurista, mi chiedo se questo dolore prolungato, quando sfocia in un gesto estremo, possa e debba trovare un riconoscimento giuridico.

Il diritto riconosce il nesso di causalità anche quando la conseguenza dannosa si manifesta a distanza di anni, purché sia collegata senza soluzione di continuità all’evento originario.
Se un omicidio di mafia genera un dolore che, per le sue caratteristiche di intensità e durata, priva una persona della capacità di continuare a vivere, e ciò può essere provato, quel dolore è ancora conseguenza del fatto illecito — e come tale merita di essere considerato nella valutazione del danno subito dalla famiglia.
Non si tratta di analisi concettuali astratte ma il tentativo di dare un nome nel diritto a una sofferenza allo stato poco presa in considerazione e che nei familiari determina in alcuni tragici casi una doppia perdita.
Occupandomi da sempre delle vittime di tutte le mafie, in questo momento tragico mi sono posto alcune domande e mi piacerebbe tanto trovare le giuste risposte per queste persone che non finiscono mai di soffrire.
Avv. Salvatore Ferrara

 

Una sentenza che restituisce giustizia agli eredi delle vittime di mafia

Una sentenza che restituisce giustizia agli eredi delle vittime di mafia

Una sentenza che restituisce giustizia agli eredi delle vittime di mafia

Il principio di diritto e il suo impatto concreto

Il caso

Una famiglia colpita da un omicidio di mafia. Alcuni dei congiunti della vittima — il figlio, la moglie, due fratelli — erano deceduti prima di potersi costituire parte civile nel processo penale o di agire in sede civile. I loro eredi avevano però ottenuto dal giudice civile la condanna risarcitoria degli autori del reato, agendo iure successionis. Quando avevano poi chiesto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati mafiosi (legge n. 512/1999), il Ministero dell’Interno aveva rigettato le istanze.

La posizione dell’Amministrazione

Secondo il Comitato ministeriale, il Fondo sarebbe accessibile solo a chi ha agito iure proprio, oppure ai successori di chi aveva già ottenuto una sentenza di condanna risarcitoria. Chi invece agisce iure hereditatis per far valere un diritto non ancora accertato a favore del de cuius rimarrebbe escluso. Una lettura restrittiva, costruita senza alcun appiglio nel testo normativo.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte ha chiarito che la legge n. 512/1999 non distingue — né potrebbe farlo — tra chi agisce per danni subiti in proprio e chi agisce per danni già entrati nella sfera giuridica del proprio dante causa ma da questi non potuti far valere. Il diritto al risarcimento non muta natura a seconda che a esercitarlo sia il titolare originario o il suo erede. Introdurre tale distinzione per via interpretativa costituisce un’aggiunta arbitraria al testo di legge, che la Cassazione ha espressamente definito “estranea al testuale tessuto precettivo della norma”.

Perché questa sentenza conta

Sono molti i casi in cui i congiunti di vittime di mafia — figli, coniugi, fratelli — sono deceduti prima che il processo penale giungesse a sentenza definitiva o prima di poter promuovere autonomamente un’azione civile. In questi casi, i loro eredi si trovavano di fronte a un ostacolo burocratico privo di base legale. Questa pronuncia rimuove quell’ostacolo e apre la strada alla rivalutazione di istanze già rigettate.

 


 

Chi si è occupato in precedenza di situazioni analoghe conosce bene la difficoltà del percorso e il muro che spesso si è trovato davanti. Questa sentenza non è un punto di arrivo, ma uno strumento in più.

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#StudioLegaleFerrara