Vittime del dovere e missioni internazionali

Vittime del dovere e missioni internazionali

Vittime del dovere e missioni internazionali

il Tribunale di Roma conferma l’inversione dell’onere della prova in favore dei militari esposti a uranio impoverito

Commento a Trib. Roma, Sez. Lavoro, sent. 19 febbraio 2026, R.A.C.C. n. 43884/2024

Per chi ha prestato servizio in teatri operativi all’estero — Kosovo, Iraq, Afghanistan, Balcani — e convive con una patologia che sospetta legata a quegli anni, o per i familiari che hanno perso una persona cara in circostanze analoghe, la domanda più frequente è la stessa: “posso davvero dimostrare che la malattia dipende dal servizio?”. Una recente sentenza del Tribunale di Roma offre una risposta che merita attenzione, perché ribalta l’onere della prova a favore del militare e dei suoi familiari.

La vicenda

Un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri viene impiegato dall’ottobre 2001 al giugno 2002 in Kosovo, nell’ambito dell’operazione “MSU – KFOR”, con l’incarico di addetto alla scorta del Comandante KFOR. Nel corso della missione attraversa ripetutamente, senza alcun dispositivo di protezione individuale, aree colpite da bombardamenti con munizionamento all’uranio impoverito, respirando ed ingerendo le polveri sollevate dai mezzi in transito su strade distrutte. Si alimenta con cibo e acqua reperiti sul posto, utilizzati anche per l’igiene personale.

Nel gennaio 2008 gli viene diagnosticato un germinoma cerebrale con metastasi; muore prematuramente l’8 dicembre 2017. Un’analisi nanodiagnostica condotta sui tessuti prelevati rileva la presenza di polveri micro e nanometriche di metalli pesanti — ferro, cromo, nichel — riconducibili a fenomeni di combustione ad alta temperatura tipici delle esplosioni belliche.

La famiglia presenta istanza per il riconoscimento dello status di “soggetto equiparato a vittima del dovere”. L’Amministrazione rigetta la domanda sostenendo, in sostanza, che mancherebbe il previo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il Tribunale di Roma smonta questa impostazione e accoglie integralmente il ricorso dei familiari.

Uno status autonomo dalla “causa di servizio”

Il primo equivoco che la sentenza chiarisce, e che vale la pena spiegare con chiarezza a chi si trova in una situazione simile, è che lo status di vittima del dovere (o di soggetto equiparato, ex art. 1, comma 564, legge n. 266/2005) non richiede il previo riconoscimento amministrativo della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Sono due procedimenti autonomi, con presupposti diversi: il primo guarda alle “particolari condizioni ambientali od operative” della missione, il secondo a tutt’altro. Il Tribunale richiama sul punto Cass. 16 dicembre 2020, n. 28696, che ha da tempo escluso la sovrapponibilità dei due istituti.

Per chi ha ricevuto un diniego basato proprio su questa confusione — frequente nella prassi amministrativa — è una precisazione che può cambiare l’esito della propria pratica.

Il punto centrale: la presunzione di nesso causale

È qui che la sentenza offre l’elemento di maggiore interesse pratico. Il Tribunale di Roma richiama un orientamento della Cassazione ormai consolidato e in continua evoluzione, secondo cui, una volta provata l’esposizione del militare a un rischio tipizzato dalla normativa — in particolare l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosioni belliche — il nesso causale con la patologia tumorale si presume.

Non è più il militare, o i suoi eredi, a dover fornire la prova piena e diretta del collegamento tra servizio e malattia: è l’Amministrazione a dover dimostrare, con prova contraria, l’esistenza di un percorso causale alternativo ed esclusivo, estraneo al servizio prestato. In assenza di tale prova, il beneficio va riconosciuto.

La sentenza di Roma si fonda in particolare su due pronunce molto recenti della Suprema Corte:

  • Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 12595 dell’8 maggio 2024, secondo cui, in presenza di un rischio tipizzato e di una correlazione concausale con la patologia sofferta, è onere del datore di lavoro dimostrare l’efficacia causale esclusiva di fattori patogeni estranei al servizio, idonei a superare la presunzione legale di origine professionale;
  • Cass., Sez. Lavoro, sent. n. 1338 del 21 gennaio 2026 — pronuncia recentissima — che ribadisce come, una volta accertata l’effettiva esposizione all’uranio impoverito o ad altre sostanze nocive tipizzate, il nesso causale con la patologia tumorale si presuma, salva la prova contraria a carico dell’Amministrazione circa un diverso decorso eziologico della malattia.

A queste si aggiunge Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 2996 del 1° febbraio 2024, che ha chiarito come al richiedente sia sufficiente provare di essersi trovato in uno degli ambienti selezionati dal legislatore in cui si è verificata l’esposizione a tali sostanze: circostanza che, di per sé, fa presumere la dipendenza causale della patologia tumorale, salva sempre la prova contraria dell’Amministrazione.

Per i militari e i familiari coinvolti, il significato pratico è concreto: chi ha prestato servizio in Kosovo, Iraq, Afghanistan o in altri teatri notoriamente contaminati non deve più produrre una dimostrazione scientifica “di certezza” — spesso impossibile da fornire a distanza di anni — ma può contare su un meccanismo probatorio che sposta il peso della prova contraria sull’Amministrazione.

Lo status non si prescrive; gli arretrati sì, ma decorrono dall’evento

Un aspetto che la sentenza chiarisce, e che è bene conoscere per non lasciarsi scoraggiare dal tempo trascorso,vittime da uranio impoverito - giuffè editore - salvatore ferrara riguarda la prescrizione. La condizione di vittima del dovere ha natura di status: l’azione volta al suo accertamento è imprescrittibile. Diversamente, i benefici economici collegati a tale status si prescrivono nel termine ordinario decennale (Cass. 30 maggio 2022, n. 17440).

Ne consegue che, anche a distanza di molti anni dal decesso o dall’insorgenza della patologia, è possibile richiedere il riconoscimento dello status. Per gli arretrati economici, invece, il fattore tempo incide: prima si agisce, maggiore è la parte di trattamento economico recuperabile.

Su questo punto la sentenza offre un ulteriore chiarimento di rilievo: i benefici (assegno vitalizio ex L. 407/1998 e speciale assegno vitalizio ex L. 206/2004) decorrono dalla data in cui si sono maturati i presupposti — quindi, tipicamente, dalla data del decesso o dell’insorgenza dell’infermità — e non dalla data di presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale. Nel caso deciso, gli assegni sono stati riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo al decesso, avvenuto nel 2017, sette anni prima della domanda giudiziale, con applicazione di interessi legali e rivalutazione sui ratei maturati.

I benefici riconosciuti

Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto ai familiari superstiti (coniuge e figli):

  • la speciale elargizione una tantum, prevista dall’art. 5, comma 1, legge n. 206/2004;
  • lo speciale assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, spettante secondo l’ordine di priorità che vede prioritario il coniuge superstite;
  • l’assegno vitalizio mensile non reversibile ex art. 2, legge n. 407/1998, spettante a tutti i familiari superstiti, anche in presenza di figli maggiorenni economicamente autonomi — come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 34713 del 30 dicembre 2025);
  • interessi legali e rivalutazione sui ratei maturati e non corrisposti.

Una porta che resta aperta

Questa pronuncia si inserisce in un orientamento della Cassazione che negli ultimi due anni ha progressivamente rafforzato la posizione dei militari e dei loro familiari nei procedimenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere legato all’esposizione a sostanze nocive nei teatri operativi esteri. Chi ha ricevuto un diniego amministrativo, o chi non ha ancora presentato istanza, può ancora far valere le proprie ragioni: lo status non si prescrive, e la giurisprudenza più recente offre strumenti probatori più accessibili di quanto si creda.

Chi ritiene di trovarsi in una situazione simile — servizio in missioni internazionali, patologia oncologica insorta successivamente, eventuale decesso di un familiare — può richiedere una valutazione della propria posizione, anche a distanza di anni dai fatti.

Avv. Salvatore Ferrara

 

 

Qui potete trovare l’approccio dello studio a questa tematica.