Intervista dell’avv. Salvatore Ferrara su Il Riformista Caso Ranucci Lavitola
Una famiglia colpita da un omicidio di mafia. Alcuni dei congiunti della vittima — il figlio, la moglie, due fratelli — erano deceduti prima di potersi costituire parte civile nel processo penale o di agire in sede civile. I loro eredi avevano però ottenuto dal giudice civile la condanna risarcitoria degli autori del reato, agendo iure successionis. Quando avevano poi chiesto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati mafiosi (legge n. 512/1999), il Ministero dell’Interno aveva rigettato le istanze.
Secondo il Comitato ministeriale, il Fondo sarebbe accessibile solo a chi ha agito iure proprio, oppure ai successori di chi aveva già ottenuto una sentenza di condanna risarcitoria. Chi invece agisce iure hereditatis per far valere un diritto non ancora accertato a favore del de cuius rimarrebbe escluso. Una lettura restrittiva, costruita senza alcun appiglio nel testo normativo.
La Corte ha chiarito che la legge n. 512/1999 non distingue — né potrebbe farlo — tra chi agisce per danni subiti in proprio e chi agisce per danni già entrati nella sfera giuridica del proprio dante causa ma da questi non potuti far valere. Il diritto al risarcimento non muta natura a seconda che a esercitarlo sia il titolare originario o il suo erede. Introdurre tale distinzione per via interpretativa costituisce un’aggiunta arbitraria al testo di legge, che la Cassazione ha espressamente definito “estranea al testuale tessuto precettivo della norma”.
Sono molti i casi in cui i congiunti di vittime di mafia — figli, coniugi, fratelli — sono deceduti prima che il processo penale giungesse a sentenza definitiva o prima di poter promuovere autonomamente un’azione civile. In questi casi, i loro eredi si trovavano di fronte a un ostacolo burocratico privo di base legale. Questa pronuncia rimuove quell’ostacolo e apre la strada alla rivalutazione di istanze già rigettate.
Chi si è occupato in precedenza di situazioni analoghe conosce bene la difficoltà del percorso e il muro che spesso si è trovato davanti. Questa sentenza non è un punto di arrivo, ma uno strumento in più.
#VittimeInnocentiDiMafia
#StudioLegaleFerrara
La cassazione accoglie la tesi del nostro fondatore. Un precedente che farà da spartiacque nelle azioni risarcitorie da delitti dolosi.
Con ordinanza n.3465/2026 la Corte di Cassazione ha posato una pietra miliare stabilendo che non è possibile trattare un risarcimento del danno derivante da un omicidio di una vittima innocente della mafia alla stessa stregua di un risarcimento conseguente ad un fatto colposo. L’ordinanza della Cassazione è destinata ad incidere fortemente sulle liquidazioni dei tribunali in materia di risarcimento danni derivante da delitti dolosi.
In materia di risarcimento del danno, la liquidazione del danno parentale derivante da un illecito doloso, quale un omicidio commesso in un contesto di criminalità organizzata, richiede una motivazione rafforzata da parte del giudice di merito. Sebbene sia legittimo l’utilizzo delle c.d. “tabelle milanesi” come parametro di riferimento per la valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2059 c.c., il giudice non può limitarsi a una meccanica applicazione dei valori monetari standard. A fronte di una specifica richiesta di parte volta a ottenere una personalizzazione del risarcimento in ragione della particolare gravità del fatto (nella specie, la matrice dolosa e mafiosa dell’omicidio), sussiste l’obbligo di fornire una motivazione adeguata che dia conto delle ragioni dell’eventuale mancata applicazione di un incremento personalizzato. L’assenza di tale percorso argomentativo rende la motivazione meramente apparente, viziando la sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in quanto l’iter logico seguito non risulta comprensibile e si colloca al di sotto del “minimo costituzionale”.
Parimenti, incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il giudice che rigetti la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancato apporto economico della vittima per asserita carenza di prova, senza tuttavia esaminare i documenti ritualmente prodotti in giudizio (quali una consulenza tecnica di parte o la relazione del curatore fallimentare) che potrebbero dimostrare la capacità reddituale del defunto e la potenziale consistenza del pregiudizio economico subito dai congiunti.
L’Avv. Salvatore Ferrara ha assistito i familiari della vittima nel giudizio ed ora proseguirà per l’ottenimento di quanto la Corte di Cassazione ha stabilito sia giusto elargire per un simile, indicibile danno.
In tema di liquidazione del danno parentale, il giudice di merito, pur utilizzando le Tabelle milanesi come criterio guida, ha l’obbligo di motivare adeguatamente la mancata applicazione dei criteri di personalizzazione del danno, specialmente a fronte di una specifica richiesta fondata su circostanze gravi e comprovate, come la natura dolosa e l’inserimento del fatto illecito in un contesto di criminalità organizzata. La mera applicazione dei valori tabellari senza alcuna giustificazione sul rigetto della richiesta di personalizzazione rende la motivazione meramente apparente e la sentenza nulla, in quanto non rende comprensibile l’iter logico seguito e si pone al di sotto del minimo costituzionale.
#VittimeDiMafia
#DirittiUmani
#StudioLegaleFerrara
Un breve video del nostro fondatore, Avv. Salvatore Ferrara, a proposito di questo argomento e specificatamente sugli aspetti che il Papa ha voluto sottolineare.
Aspetti che sono centrali nella nostra mission e nel nostro modo di intendere la professione.
Sempre e prioritariamente la persona al centro.
Ecco a voi il link >>> guarda il video
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Buona festa della Repubblica a tutti.
Con il nostro lavoro ci sforziamo ogni giorno di rendere sempre più effettivi i diritti che la costituzione assicura ai cittadini, tentando di far sì che vengano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla affermazione dello sviluppo della persona.
A consuntivo del convegno [Prevenzione e gestione delle ICA – Aspetti Clinici e Medico Legali] tenutosi il 5 dicembre ultimo scorso, nel quale in nostro fondatore Avv. Salvatore Ferrara è stato tra i responsabili scientifici, vogliamo significare che l’esperienza è stata molto costruttiva.

Il confronto tra tanti esperti è stato utile e foriero di crescita. Auspichiamo che più di frequente si possano organizzare eventi di tale livello.
Tra i relatori abbiamo avuto il piacere di avere anche il Prof. Silvio Brusaferro, già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza epidemiologica dal Coronavirus.
Salute, contrasto alle infezioni in corsia: giovedì 5 dicembre 2024 esperti a confronto su “Prevenzione e gestione delle ICA, aspetti clinici e medico legali” – Palermo – Hotel Splendid La Torre – organizzato dall’Assessorato regionale della Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
Le infezioni correlate all’assistenza, con particolare riferimento a quelle associate a microrganismi resistenti agli antimicrobici e all’incidenza dei rischi infettivi.
Si punta l’attenzione sui dati nazionali Aifa. Gli stessi sottolineano come in Italia sia registrata la maggiore resistenza ai batteri rispetto all’Europa (con 200 mila pazienti l’anno colpiti da batteri resistenti), causa di 11 mila vittime ogni anno. Le Ica rappresentano una delle principali minacce alla sicurezza dei pazienti a livello globale. Inoltre, costituiscono un problema di salute pubblica con un costo economico diretto di circa 2,5 miliardi di euro.
A questo proposito suscita preoccupazione la ripresa, a partire dal 2022, del consumo di antibiotici nel nostro Paese, aumentato del 6,4 % nel 2023 rispetto all’anno precedente.
Le evidenze scientifiche dimostrano però che queste infezioni sono contenibili. Dunque, per questo è necessario attivare efficaci misure di prevenzione che vanno dalla cura dell’igiene ambientale, del personale e del paziente fino al monitoraggio rigoroso delle infezioni.
Salvatore Iacolino, dirigente generale Assessorato della Salute; Salvatore Requirez, dirigente generale Dasoe; Antonio Colucci, dirigente del Servizio qualità e rischio clinico Dasoe; Salvatore Ferrara, avvocato cassazionista componente dell’Osservatorio sulla giustizia civile; Silvio Brusaferro, Università degli Studi Udine; Fabrizio Gemmi, Agenzia Regionale di Sanità Toscana, Osservatorio per la qualità e l’equità di Firenze; l’assessore regionale della Salute Giovanna Volo, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo Dario Greco.
Salvatore Requirez
Salvatore Ferrara
Franco Grasso Leanza
Antonella Agodi
Stefania Stefani
Salvatore Requirez
Salvatore Ferrara
Franco Grasso Leanza
Anche sulla rivista patinata Live Sicilia si parla della mostra site specific “Ideale”, del pittore Tommaso Chiappa, che è ospitata presso il nostro studio.
